In ottica di Bonus fiscali, spesso ci si dimentica degli aspetti legati alla salute e alla sicurezza nei luoghi di lavoro, prevista dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 conosciuto come Testo Unico Sicurezza Lavoro (TUSL).
La presenza di qualsiasi cantiere mobile o temporaneo è soggetto pertanto alle norme di cui al Titolo IV del TUSL che all’art. 90 che definisce gli obblighi del committente o del responsabile dei lavori.
Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l’impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione, designa il coordinatore di progettazione. Tale obbligo non è previsto per lavori privati non soggetti a permesso di costruire e comunque di importo inferiore a 100.000 €.
In tal caso, le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per la esecuzione dei lavori.
A tal proposito è bene ricordare che qualsiasi violazione in materia di sicurezza nei cantieri determina la revoca delle detrazioni fiscali secondo quanto citato dall’art. 4, comma 1, lettera d) del Decreto MEF 18 febbraio 1998, n. 41.
Pertanto, chi intende usufruire delle detrazioni fiscali, oltre a rispettare i requisiti previsti dalle disposizioni di settore, dovrà assicurarsi di ottemperare a tutte le disposizioni previste in materia di sicurezza sui cantieri.